Nella Nota della Struttura Commissariale prot. n. 6458/c del 28/10/2016 sono indicate le modalità operative per l'attuazione del D.C.A. n. 109/2013 e s.m.i.
Le ASL devono curare l'aggiornamento del sistema NSIS con la creazione del nuovo soggetto aggregatore, assicurandosi che la data di inizio attività del soggetto aggregatore corrisponda alla data di inizio attività dei punti prelievo. I codici STS 11 di questi ultimi non cesseranno sul sistema NSIS, ma dovranno essere utilizzati per identificarli nei flussi informativi.
Prima del rilascio del nuovo codice STS 11 al soggetto aggregatore, le ASL dovranno assicurarsi della messa in rete dei soggetti aggregati con i soggetti aggregatori ANCHE dal punto di vista tecnico-informatico !!
A partire dalla data di inizio attività della rete/aggregazione, il soggetto aggregato (divenuto punto prelievo) non cessa di esistere giuridicamente e fiscalmente e non può erogare l'attività relativa alla fase analitica.
Le aggregazioni devono procedere all'adeguamento dei titoli autorizzativi e di accreditamento. Nella Nota di cui sopra non viene chiarito, ma è ovvio che gli adeguamenti dei titoli di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento debbano essere completati PRIMA dell'inizio delle attività in rete.
Inoltre, nella citata Nota vi è un' evidente imprecisione per le aggregazioni costituire mediante stipula di contratto di rete ai sensi del D.C.A. n. 59/2015 ("Nei casi in cui l’aggregazione venga realizzata attraverso forme che non prevedano la nascita di un nuovo soggetto giuridico non è necessario il rilascio di un ulteriore accreditamento, fermo restando l’applicazione della disciplina del DCA 109/2013").
Da quanto rappresentato, è chiaro che gli adempimenti/verifiche da completare entro il 31/03/2017 sull'intero territorio regionale sono molteplici e si nutrono forti dubbi sulla corretta attuazione degli stessi entro tale data.
